I contratti bancari nell`interesse del nucleo familiare. Le c.d. operazioni passive

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Gli effetti del debito bancario nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, tra fondo patrimoniale, comunione legale, comunione dei beni, separazione dei beni.

Nel quadro degli istituti concernenti il diritto di famiglia, quali nascenti dalla legge di riforma (Legge 19 maggio 975, n. 151), assume un particolare rilievo applicativo ed interpretativo la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, con riguardo al loro concreto esplicarsi nel mondo economico e finanziario. Ci si riferisce in questo ambito al settore delle relazioni tra i componenti del nucleo familiare e le banche ed intermediari finanziari, in cui il tecnicismo bancario, segnato dalla predisposizione di plurimi e complessi schemi contrattuali, ha condotto ad una sostanziale specialità di questa materia rispetto al sistema di diritto comune, in cui la banca ha assunto una posizione contrattuale dominante sia nella fase delle trattative, sia nella fase attuativa dei diversi rapporti di credito e risparmio.

Ciò è particolarmente avvertibile nell`ambito specifico della contrattazione bancaria assunta per il soddisfacimento di bisogni finanziari del nucleo familiare in quanto tale, sia in vigenza del regime legale di comunione, nelle varie tipologie di operazioni (attive, passive, servizi), sia osservando le particolarità ed analogie in presenza di un regime patrimoniale della famiglia diverso da quello strettamente legale (fondo patrimoniale, comunione convenzionale e separazione dei beni).

Di fronte al regime patrimoniale familiare, nel quadro offerto dalla normativa codicistica novellata dalla riforma del 1975, si situa l`attività bancaria, a norma dell`articolo 10 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), consistente nell`esercizio di due operazioni fra loro strettamente collegate: la raccolta del risparmio tra il pubblico e l`esercizio del credito. Essa è attività d`impresa, in quanto professionalmente organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi, ed è oggetto di particolare attenzione da parte dello Stato in quanto attiene a interessi generali quali la tutela del risparmio, lo sviluppo economico e la stabilità del sistema finanziario (art. 47, comma 1, della Costituzione).

I contratti bancari sono contratti mediante i quali le aziende di credito esercitano nello specifico la propria attività. La raccolta del risparmio fra il pubblico rappresenta la funzione passiva della banca, mentre l`esercizio del credito rappresenta la sua funzione attiva. L`esercizio della funzione attiva di erogazione del credito, nella combinazione di operazioni attive e passive per la clientela, contribuisce alla formazione del c.d. margine di interesse. La banca perfeziona inoltre con la clientela altre operazioni che originano commissioni per la banca e partecipano alla formazione del c.d. margine di intermediazione: operazioni accessorie a quelle di concessione del credito e di servizi di conto (ad esempio, il servizio delle cassette di sicurezza), forme evolute di gestione individuale di patrimoni e di negoziazione di strumenti finanziari. Ove la clientela sia coniugata, viene in rilievo il complesso di norme regolanti il regime patrimoniale familiare, la cui applicazione inerisce distintamente alle varie operazioni attive e passive, alle garanzie, alla prestazione di servizi accessori da parte della banca e da particolari profili del segreto bancario. Poniamo lo sguardo sulle cc.dd. operazioni passive. Nel regime legale di comunione si fa luogo di determinare i beni che costituiscono oggetto della comunione, ovvero i beni che sono considerati personali di ciascuno dei coniugi, onde possono distinguersi masse patrimoniali attive, distinte, proprie e personali di ciascuno dei coniugi, e la massa patrimoniale rappresentata dai beni ricadenti nella comunione coniugale. Distinte da esse, si individuano i debiti contratti dai coniugi, stabilendosi, sulla base di criteri normativi, quali debbano essere considerati debiti della comunione oppure debiti personali: si può avere quindi, la formazione di tre distinte masse patrimoniali passive. Infine, si fa luogo alla determinazione dei criteri di collegamento tra masse patrimoniali attive e passive, per stabilire la misura in cui ciascuna massa attiva risponde dei debiti che non compongono la massa passiva corrispondente . La banca, in questa prospettiva, ha quindi la necessità di stabilire, trattando con la clientela coniugata ed in ogni singolo caso, se dal lato passivo essa assuma la posizione di debitore della comunione o di debitore personale del coniuge (individuando il titolare del credito, legittimato a pretenderne l`adempimento) e se dal lato attivo essa assuma la posizione di creditore della comunione o personale (individuando e distinguendo i beni delle tre masse attive citate per determinare l`affidabilità del cliente e la misura delle eventuali garanzie da richiedere anche all`altro coniuge) . In linea generale, poiché dai contratti bancari scaturisce un`obbligazione restitutoria non comportando mai un acquisto stabile e definitivo, essi esulano dall`ambito di applicazione dello speciale meccanismo acquisitivo previsto dall`articolo 177 del Codice Civile, alla lettera a), in caso di vigenza di comunione legale: la posizione contrattuale che deriva dai medesimi è pertanto regolata dal diritto comune integrato dalle regole relative agli atti di amministrazione della comunione. Si evidenzia come la problematica più importante sia quella inerente le operazioni di impiego, quelle operazioni cioè per le quali il coniuge può compiere atti di amministrazione aventi ad oggetto i beni della comunione (art. 180 c.c.) o per le quali questi beni possono o meno rispondere in modo diretto o sussidiario (artt. 186, 187, 189 c.c.) . Le operazioni passive sono quelle operazioni bancarie mediante le quali l`istituto di credito attua la raccolta di fondi che verranno impiegati per le varie operazioni di credito. Fra di esse, lo strumento principe della raccolta bancaria del risparmio è il deposito ex art. 1834 c.c., nei suoi vari tipi integrati dalla pratica bancaria, unitamente ai conti correnti attivi (in linea di massima qualificabili come veri e propri depositi in conto corrente). Il regime patrimoniale familiare inerisce direttamente alla sorte dei conti correnti cosiddetti cointestati, nella specie dei conti correnti intestati ai due coniugi, nel senso della soluzione della questione della spettanza delle somme depositate sul conto corrente cointestato, e su quella della legittimazione di uno dei coniugi al compimento di operazioni di impiego di somme, depositate sul conto cointestato, in misura eccedente la quota di spettanza. La Giurisprudenza di legittimità ha reiterato il principio che nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall`articolo 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell`articolo 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l`altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell`altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all`intero svolgimento del rapporto . Quando i due coniugi sono cointestatari del rapporto, o dichiarino in modo esplicito di agire in regime legale e dunque pur essendo il deposito intestato ad uno di essi sia chiara la sua destinazione familiare o in alternativa sia noto che sono fondi comuni dei coniugi ad alimentarlo, la situazione è sicuramente diversa da quella ordinaria. La banca di ciò si è immediatamente resa conto, e se ufficialmente ha negato ogni incidenza del regime legale sui depositi , in realtà ha tentato in tutti i modi di scongiurare il pericolo facendo sì che la clientela omettesse di comunicare l`esistenza del rapporto coniugale e il regime patrimoniale prescelto e men che meno l`impiego familiare del conto e la provenienza comune dei fondi e dei titoli negoziati, o peggio ancora rifiutava dichiarazioni in tal senso). Ciò detto, la questione più delicata consiste nello stabilire se e quando, nelle normali ipotesi di deposito bancario stipulato da un solo coniuge in costanza di matrimonio, l`altro coniuge possa vantare diritti sulle somme depositate, e in particolare quale sia il regime dei prelievi. A tal proposito, il problema che va affrontato riguarda la possibile ricomprensione del diritto di credito scaturente dal deposito nella comunione, sotto forma di acquisto ai sensi dell`art. 177 lettera a) del Codice Civile. Una prima opzione interpretative esclude i diritti di credito dalla comunione, assumendo che l`articolo 177 si riferisca esclusivamente ai diritti reali . Una diversa lettura ricomprende anche i diritti di credito nel meccanismo dell`articolo 177, ma esclude comunque i contratti di deposito dall`ambito della comunione, sostenendo che essi non comporterebbero mai un acquisto di diritti da parte del coniuge depositante . La terza ed ultima interpretazione, riferendosi ai cosiddetti depositi liberi, che non rappresentano un investimento ma un modo per conservare le somme di cui si dispone, non rientrano in comunione, per cui il regime patrimoniale del depositante è del tutto ininfluente, e quest`ultimo è l`unico soggetto legittimato ad esigere l`esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale da parte della banca. Nella diversa ipotesi dei depositi cosiddetti vincolati, finalizzati all`investimento, essi ricadrebbero invece in comunione, e dunque, nel caso in cui il coniuge depositante non rispettasse le regole dell`amministrazione dei beni della comunione sarebbe tenuto a ricostituire la comunione nello stato in cui si trovava anteriormente all`atto dispositivo o al pagamento dell`equivalente (art. 184, ultimo comma, c.c.) . Ferme restando le tre letture esposte, in termini generali è possibile rilevare che talvolta i depositi configurano veri e propri investimenti familiari, e in altri casi integrano redditi personali o comunque somme non rientranti nell`oggetto del regime legale. Per ciò che riguarda il trattamento del credito relativo agli interessi che il capitale depositato produce, esso dipende da quale delle teorie precedentemente esposte si intende accogliere: se si esclude il deposito dalla comunione, gli interessi potranno essere oggetto della comunione de residuo in quanto frutti ex art. 177, lettera b); se si ammette il deposito nell`oggetto della comunione, gli interessi saranno immediatamente anch`essi ricompresi, anche se frutti. In conclusione, è da evidenziare che palesi incidenze del regime legale si possono riscontrare anche all`atto dello scioglimento della comunione: in questa fase divengono comuni anche le somme depositate sui conti personali dei coniugi ex art. 177 lettera b) e c) e nascono per la banca una serie di problemi pratici. Il più importante consiste nello stabilire se l`istituto di credito è tenuto a prendere atto dell`avvenuto scioglimento e dell`instaurazione della comunione de residuo, oppure possa continuare a pagare su richiesta del cliente. La risposta è semplice: ove la banca sia a conoscenza di tale fatto, magari comunicatole tempestivamente dall`altro coniuge, appare legittimo il suo rifiuto di liquidare somme al depositante soprattutto in caso di esistenza di un giudizio fra i coniugi (o fra uno di essi e gli eredi dell`altro). Estendendo il discorso, particolare cautela la banca dovrebbe prestare in caso di decesso di uno dei coniugi cointestatari del deposito, bloccando immediatamente i fondi che eccedono la metà dell`attivo, in attesa del chiarimento delle varie posizioni: poiché i contendenti potranno accampare diritti (iure proprio o iure successionis) sulle somme depositate la banca dovrà evitare attentamente pagamenti illegittimi per non incorrere in responsabilità nei confronti del coniuge del cliente o verso gli eredi di quest`ultimo. Avv. Barbara Anna Colella

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